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STATUTO
DEFINIZIONE TERRITORIALE Art.1 Nel Comune di Gorreto è costituita una Associazione denominata Pro Loco, con sede in Gorreto, Palazzo Municipale. Art.2 La Pro Loco svolge la sua opera nel territorio del Comune e nelle zone contermini, stabilite d'accordo con la Provincia di Genova, avuto riguardo della sfera d'azione delle Pro Loco confinanti.
FINALITA' Art.3 Gli scopi principali che la Pro Loco si propone, sono:
Art.4 La Provincia di Genova potrà valersi della Pro Loco per l'esplicazione di particolari iniziative o compiti.
ORGANI E LORO FUNZIONI Art.5 Sono organi della Pro Loco:
Art.6 Il Presidente è nominato, su designazione dell'Assemblea, mediante deliberazione della Provincia di Genova. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato, la carica di Presidente è gratuita. Con la stessa deliberazione viene provveduto alla nomina, fra i membri del consiglio, di un vice presidente, che, in caso di assenza o legittimo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni. Il Presidente amministra l'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio ed è assistito da un Segretario.
Il Consiglio delibera:
E' in facoltà del Presidente di richiedere il parere del Consiglio ogni volta lo ritenga utile. Di ogni convocazione deve essere data notizia al Comune insieme all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della riunione. Il Consiglio è composto dal Presidente, dal Sindaco o da un suo delegato, quale membro di diritto, e da almeno 7 membri scelti tra le persone interessate al turismo ed esperte in materia turistica. I componenti del Consiglio sono designati dall'Assemblea dei Soci e nominati mediante delibera dalla Provincia di Genova. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. L'ufficio di consigliere è gratuito. I pareri del Consiglio sono emessi a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei consiglieri, trascorsa mezz'ora, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Art.8 Spetta all'Assemblea dei Soci di esprimere la volontà di costituirsi in Associazione e di stabilire il relativo Statuto Sociale. Spetta parimenti all'Assemblea proporre lo scioglimento dell'Associazione. L'Associazione, peraltro, può essere sciolta d'autorità dalla Provincia di Genova. Ogni modifica dello Statuto sociale deve essere deliberata dall'Assemblea dei Soci ed è soggetta all'approvazione della Provincia di Genova per la validità degli atti di cui sopra occorre l'unanimità di almeno due terzi dei soci presenti. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente, con lettera di comunicazione ai soci e, mediante avviso affisso alla sede dell'Associazione ed all'Albo Pretorio del Comune 10 giorni prima della riunione. L'Assemblea è convocata nel caso che due terzi dei soci ne facciano domanda scritta alla Provincia di Genova ed inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. In ogni caso per l'approvazione del bilancio di previsione e dei conti consuntivi, nonchè delle relazioni delle attività svolte e dei piani di azione. In sede d'Assemblea i Soci possono avanzare proposte che ritengono utili al conseguimento degli scopi sociali. Le proposte devono risultare dall'apposito verbale steso dal Segretario e firmato dal Presidente. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la presenza di metà dei soci, in regola con le quote sociali dell'esercizio. Trascorsa mezz'ora la riunione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
FINANZIAMENTO Art.9 I Soci si distinguono in Benemeriti, Sostenitori, Annuali. Sono Soci Benemeriti quelle persone od Enti che arrecano particolari benefici morali o materiali all'Associazione o che versano una quota annua non inferiore a 50€. Sono Soci Sostenitori coloro che si impegnano per tre anni di corrispondere una quota annua di almeno 20€. Sono Soci Annuali coloro che versano una quota annua di 10€. Art.10 I Soci hanno diritto:
Art.11 La qualità di socio si perde per dimissioni, per rinuncia, per esclusione o per indegnità. Sulla esclusione per indegnità decide il Consiglio previa ratifica della Provincia di Genova.
AMMINISTRAZIONE Art.12 Il Presidente, mediante deliberazione scritte in apposito registro in originale, e sottoscritto da lui e dal Segretario, adotta gli atti necessari al funzionamento dell'Assemblea, firma i bilanci di previsione ed i conti consuntivi, nonchè le relazioni dei piani di azione ed essi allegati, che sottopone al voto del Consiglio. Art.13 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente e provvede al normale funzionamento degli uffici. Art.14 Il Presidente ed il Segretario sono responsabili della tenuta dei registri dai quali risulta la gestione della contabilità dell'Associazione. L'Associazione, per gli incassi, i pagamenti, e per il deposito del proprio fondo cassa dovrà avvalersi, possibilmente del tesoriere comunale che a sua volta si avvarrà dei servizi dalle locale Cassa di Risparmio di Genova, con sede in Rovegno.
REVISORI DEI CONTI Art.15 Tre revisori dei conti possono essere nominati dall'Assemblea per esaminare periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale. Se invitati dal Presidente, possono presenziare alle sedute del Consiglio. TUTELA Art.16 La Pro Loco dovrà sottoporre al preventivo esame della Provincia di Genova i programmi delle manifestazioni con la dimostrazione dei mezzi finanziari per festeggiamenti, spettacoli, gare sportive, convegni, culturali e folkloristici, da essa promossi o sa Associazioni, Enti, Comitati Locali, da essa controllati. Art.17 Gli atti adottati dal Presidente per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea sono soggetti al visto di ratifica della Provincia di Genova. E' in facoltà di quest'ultima stabilire che le deliberazioni del Presidente siano sottoposte al visto predetto soltanto quando superino determinate cifre di spesa o quando vertano su particolari oggetti, quali il personale e l'acquisto o l'alienazione di beni mobili od immobili. L'Atto costitutivo, lo Statuto Speciale e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, il bilancio preventivo ed il piano d'azione, i conti consuntivi e la relazione dell'attività svolta, sono soggetti all'approvazione della Provincia di Genova. PERSONALE Art.18 L'Associazione, ove si renda strettamente necessario ed il suo bilancio lo consenta, può assumere personale in qualità di avventizio, mediante deliberazione del Consiglio che fissa la natura dell'incarico e della retribuzione. DISPOSIZIONI FINALI Art.19 La Provincia di Genova può sciogliere il Consiglio e nominare un Commissario straordinario, con i poteri attribuiti dallo Statuto Speciale al Presidente ed al Consiglio e, ove occorre, anche quelli dell'Assemblea.
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